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La Commissione Europea impone dazi provvisori sui veicoli elettrici a batteria dalla Cina

La Commissione Europea ha annunciato oggi l’imposizione di dazi compensativi provvisori sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) provenienti dalla Cina. Questa decisione arriva dopo nove mesi dall’avvio di un’indagine ex officio contro le sovvenzioni, che ha evidenziato come la catena del valore dei BEV in Cina beneficia di sussidi ingiusti, causando una minaccia di danno economico ai produttori europei di BEV.


Le consultazioni con il governo cinese si sono intensificate nelle ultime settimane, a seguito di uno scambio di vedute tra il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis e il Ministro del Commercio cinese Wang Wentao. I contatti proseguono a livello tecnico per raggiungere una soluzione compatibile con l’OMC, che affronti adeguatamente le preoccupazioni sollevate dall’Unione Europea.


I dazi individuali applicati ai tre produttori cinesi campionati sono: BYD al 17,4%, Geely al 19,9% e SAIC al 37,6%. Gli altri produttori di BEV in Cina, che hanno collaborato nell’indagine ma non sono stati campionati, sono soggetti al dazio medio ponderato del 20,8%. Il dazio per le altre aziende non cooperative è del 37,6%.


Rispetto alle tariffe pre-disclose il 12 giugno 2024, i dazi provvisori sono stati leggermente ridotti in base ai commenti sull’accuratezza dei calcoli presentati dalle parti interessate. Tutti i dettagli dell’indagine sono riflessi nel Regolamento di attuazione ora pubblicato nel Journal Ufficiale.


Questi dazi provvisori saranno applicati a partire dal 5 luglio 2024, per una durata massima di quattro mesi. Entro tale periodo, deve essere presa una decisione finale sui dazi definitivi, attraverso un voto degli Stati membri dell’UE. Quando adottata, questa decisione renderà i dazi definitivi per un periodo di cinque anni.


Procedura e prossimi passi

Il 4 ottobre 2023, la Commissione ha formalmente avviato un’indagine ex officio anti-sussidio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria per passeggeri originari dalla Cina. Tale indagine deve essere conclusa entro un massimo di 13 mesi dall’avvio. Le misure definitive devono essere imposte non oltre quattro mesi dopo l’imposizione dei dazi provvisori.


I dazi compensativi provvisori sono garantiti da una cauzione (nella forma da decidere dalle dogane di ciascuno Stato membro) e possono essere riscossi solo in determinate circostanze, solo quando è stata presa la decisione di imporre dazi definitivi. Seguendo la procedura ordinaria di difesa commerciale, gli Stati membri voteranno ora sulle misure provvisorie, mediante procedura scritta e a maggioranza semplice, non oltre 14 giorni dopo la pubblicazione delle misure provvisorie nel Journal Ufficiale.

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